Sez. 1, Sentenza n. 6822 del 13/12/1982 (Rv. 424449 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - MERO RICHIAMO CONTENUTO IN UN DOCUMENTO AD UN CONTRATTO ALTRIMENTI CONCLUSO - INSUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - MERO RICHIAMO CONTENUTO IN UN DOCUMENTO AD UN CONTRATTO ALTRIMENTI CONCLUSO - INSUFFICIENZA.*
I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili richiedono la stipulazione in Forma scritta quoad substantiam, e perché ricorra un siffatto requisito non è sufficiente un qualsiasi documento da cui possa indirettamente risultare la prova di un contratto altrimenti già concluso o da concludere, ma è necessario che la manifestazione di volontà negoziale sia direttamente contenuta nell'atto scritto, nel senso che questo deve costituire l'estrinsecazione formale diretta della volontà contrattuale delle parti e posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà; tale contenuto non può pertanto riconoscersi ad una dichiarazione di quietanza la quale, pur se contenga l'indicazione degli elementi occorrenti per individuare il bene oggetto della compravendita, i contraenti e l'ammontare del corrispettivo, presuppone il contratto e dà solo la prova dell'avvenuto adempimento totale o parziale, ma non costituisce espressione della volontà contrattuale di colui che ha emesso la dichiarazione di quietanza, né di colui che l'ha ricevuta. (Conf 4438/81, mass n 415144; (Conf 1808/81, mass n 412487; (Conf 1307/81, mass n 411906).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)