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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2185 del 30/01/2018 (Rv. 647697 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Istanza di estinzione - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Reclamo - Decisione con ordinanza - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647697-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, l'ordinanza con cui il collegio del tribunale, in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c., decide sul provvedimento del giudice dell'esecuzione relativo all'estinzione del processo esecutivo ha sostanza di sentenza, soggetta ad appello secondo le regole ordinarie e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)