Sez. 3, Sentenza n. 14096 del 01/07/2005 (Rv. 582634 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Ordinanza che dichiara l'estinzione del processo - Reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. - Procedimento di controllo - Natura cognitiva - Conseguenze - Appello avverso la sentenza - Termini ordinari - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di estinzione del processo esecutivo, è configurabile un controllo sistemico del provvedimento di estinzione, avente struttura cognitiva, finalizzata a stabilire se il bene pignorato è destinato a realizzare l'interesse dei creditori ovvero deve rientrare nella disponibilità del debitore. Pertanto, contro l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ. è ammesso reclamo, con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 cod. proc. civ., dinanzi al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza soggetta ad appello, secondo le regole ordinarie, con la conseguenza che sono applicabili i termini indicati dall'art.325 cod. proc. civ. o quelli abbreviati di cui all'art. 327 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 631, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)