Sez. 1, Sentenza n. 19647 del 07/10/2005 (Rv. 585193 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Differenze - Conseguenze - Cassazione con rinvio di sentenza d'appello - Principio di diritto in tema di legittimazione "ad causam" del comodante - Accertamento definitivo sulla effettiva conclusione del contratto di comodato - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
La legittimazione "ad causam" si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione (di merito) dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso. Si deve di conseguenza escludere che la sentenza della Corte di cassazione che - cassando con rinvio, per difetto di motivazione, una pronuncia della corte d'appello contenente una statuizione di inammissibilità della domanda, perché non proposta, in assunto, con il rito previsto dalla legge (nella specie, quello di cui all'art. 103 legge fall.) - abbia affermato il principio per cui il comodante è legittimato a concedere il godimento per il fatto di poter disporre del bene, ancorché tale potere non corrisponda ad un diritto reale, contenga un definitivo accertamento su una qualche questione di merito, in particolare per quanto attiene alla effettiva conclusione, nel caso concreto, del contratto di comodato dedotto in giudizio, contestata dalla controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)