diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3784 del 11/11/1975 (Rv. 377990 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONDIZIONI - RAPPORTO D'IMPIEGO PRIVATO - IMPRESA GESTITA DA ENTE PUBBLICO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1975-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377990-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONDIZIONI - RAPPORTO D'IMPIEGO PRIVATO - IMPRESA GESTITA DA ENTE PUBBLICO - ESTREMI.*

Al fine di ritenere privatistico il rapporto d'impiego con un pubblico non economico e devolute al giudice ordinario le relative controversie, non e sufficiente che il contenuto del rapporto stesso sia disciplinato da norme di diritto sostanziale dettate per il rapporto di lavoro privato o da contratti collettivi, ma e necessario che la legge definisca espressamente privatistico il rapporto in questione o che questo sia riferibile a un'impresa gestita dall'ente pubblico. Per l'avveramento di quest'ultima ipotesi, poi, non basta che l'ente svolga un'attivita di produzione di beni di servizi, ma occorre che tale attivita sia improntata a criteri di economicita, cioe sia tesa al procacciamento di entrate che siano remunerative dei fattori produttivi e non solo al perseguimento di fini sociali, indipendentemente da tale remunerativita. Proprio in relazione a cio l'attivita produttiva viene svolta in tal caso mediante una organizzazione apposita, distinta da quella pubblicistica dell'ente, con il conferimento all'organo di vertice di poteri deliberativi e di ampie liberta d'Azione nel mondo degli affari, caratteristiche cui si accompagnano quelle dell'autonomia contabile e finanziaria, e, possibilmente, patrimoniale. (Conf 2854/73, mass n 366448; 2853/73, mass n 366447).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)