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Sez. 3, Sentenza n. 17381 del 16/12/2014 Ud. (dep. 27/04/2015) Rv. 263349 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Nozione - Favoreggiamento - Differenze fra le condotte.
Stato
decisa il 2014-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263349-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE

Integra il reato di tolleranza abituale della prostituzione, previsto dall'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958 n. 75, il comportamento dell'albergatore o dell'esercente altri locali che consenta abitualmente a persone dedite alla prostituzione di utilizzare il proprio esercizio per praticarvi il meretricio, mentre è configurabile il reato comune di favoreggiamento previsto dall'art. 3, n. 8, della stessa legge laddove tale condotta sia caratterizzata da mera occasionalità.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)