Sez. L, Sentenza n. 7381 del 09/08/1996 (Rv. 499121 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE | Comporto per sommatoria - Determinazione, da parte del giudice, dell'arco temporale di riferimento per il computo delle assenze (termine esterno) - Rilevanza del periodo di validità dell'ultimo contratto collettivo - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE
In tema di disciplina delle assenze dal lavoro derivanti da una molteplicità di episodi morbosi omogenei o anche eterogenei, ove il giudice sia chiamato a determinare equitativamente, in assenza di previsione contrattuale o di usi applicabili alla fattispecie, oltre al periodo di comporto, l'arco temporale (termine esterno) di riferimento per il computo delle assenze, quest'ultimo, da calcolarsi a ritroso a decorrere dall'ultimo episodio morboso, non può essere contenuto nei termini di validità dell'ultimo contratto collettivo, attesa l'evidente, irragionevole e non equa (in quanto meramente casuale) disparità di trattamento che si avrebbe tra il lavoratore (e, speculativamente, il datore di lavoro) per il quale l'ultimo episodio morboso si collochi nell'imminenza della scadenza del contratto collettivo, nella totale vigenza del quale verrebbero quindi a collocarsi ed andrebbero computate tutte le assenze per controllarne la tollerabilità ai fini della conservazione del rapporto sinallagmatico, ed il lavoratore che si ammali l'ultima volta dopo l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, il quale si vedrebbe irrazionalmente ed ingiustificatamente azzerati a suo vantaggio, ai fini del comporto, tutti i precedenti periodi di assenza per malattia.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1032 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)