Sez. L, Sentenza n. 4127 del 29/04/1994 (Rv. 486409 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1971 - Requisito reddituale - Mancanza - Deduzione - Eccezione in senso proprio - Configurabilità - Esclusione - Accertamento implicito in quello del diritto alla prestazione assistenziale - Inammissibilità - Deduzione per la prima volta in Cassazione - Ammissibilità.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere
Con riguardo all'assegno d'invalidità previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 (conversione del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), la deduzione dell'insussistenza del necessario requisito reddituale non costituisce eccezione in senso proprio, suscettibile delle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., attenendo a questione ricompresa nel "thema decidendum" posto dalla domanda e rilevabile d'ufficio; pertanto, la mancanza dell'anzidetto requisito - il cui accertamento non può ritenersi implicito nel riconoscimento (da parte del giudice del merito) del diritto alla prestazione d'invalidità - è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, sotto il profilo dell'omesso esame di un punto decisivo, non configurando una questione di fatto nuova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1971 num. 5, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)