Sez. L, Sentenza n. 4933 del 06/05/1995 (Rv. 492129 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Accertamento giudiziale del diritto - Censura in appello del Ministero dell'Interno in ordine al giudizio di invalidità - Omessa reiterazione della deduzione di primo grado sulla insufficienza della prova del requisito reddituale - Ricorso del Ministero per cassazione della sentenza d'appello in ordine alla mancata verifica di detto requisito - Inammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La rilevabilità d'ufficio - o la deducibilità ad opera delle parti - dell'inosservanza di un elemento costitutivo o di un requisito di fondatezza della domanda è esclusa allorché la sussistenza di tale elemento o requisito sia configurabile, alla stregua delle istanze e delle deduzioni delle parti, come fatto pacifico e incontroverso e perciò estraneo al "thema decidendum". Pertanto, in tema di riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ai sensi dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, il Ministero dell'Interno - che in appello si sia limitato a censurare la sentenza del pretore in ordine al giudizio d'invalidità, senza più insistere nella contestazione, avanzata in primo grado, della sufficienza della prova del requisito reddituale - non può dolersi, in sede di ricorso per cassazione, della mancata verifica, da parte del giudice di appello, della sussistenza del requisito anzidetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)