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Sez. 1, Sentenza n. 49713 del 08/10/2019 Cc. (dep. 06/12/2019) Rv. 278462 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Scioglimento del cumulo - Reati ostativi – Misure alternative alla detenzione - Conseguenze sulla valutazione della collaborazione impossibile.
Stato
decisa il 2019-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278462-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Nel caso di scioglimento, nel corso dell'esecuzione, del cumulo di pene concorrenti non tutte relative a delitti ostativi ex art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, ove, all'esito, residui la quota-parte di pene ancora da espiare per uno o più titoli di reato anch'essi ostativi, l'accertamento delle condizioni di accesso al beneficio deve essere limitato ai suddetti delitti, verificando, nell'ipotesi in cui rientrino nella c.d. «prima fascia», se il condannato abbia, rispetto ad essi, collaborato con la giustizia ovvero se detta collaborazione, mai prestata, possa essere ancora utile o sia diventata impossibile o inesigibile.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)