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Sez. L, Sentenza n. 2824 del 05/04/1990 (Rv. 466437 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PER DIFETTO DI RAPPRESENTANZA NELL'ORGANO DELLA SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO INTIMANTE IL LICENZIAMENTO - RATIFICA IN SEDE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE ALL'IMPEGNATIVA - EFFICACIA - RETROATTIVITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466437-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PER DIFETTO DI RAPPRESENTANZA NELL'ORGANO DELLA SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO INTIMANTE IL LICENZIAMENTO - RATIFICA IN SEDE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE ALL'IMPEGNATIVA - EFFICACIA - RETROATTIVITÀ.*

La disciplina dettata dall'art. 1399 cod. civ. - che prevede la possibilità di ratifica con effetto retroattivo, ma con salvezza dei diritti dei terzi, del contratto concluso dal soggetto privo del potere di rappresentanza - è applicabile, in virtù dell'art. 1324 cod. civ., anche a negozi unilaterali come il licenziamento. Pertanto la dichiarazione di recesso proveniente da un organo della società datrice di lavoro sfornito del potere di rappresentanza della medesima può essere efficacemente ratificata dall'organo rappresentativo della società anche in Sede di Costituzione in giudizio per resistere all'impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore che deduca il detto difetto di rappresentanza, qualora lo stesso lavoratore non abbia respinto senza indugio quella intimazione, né si sia previamente avvalso della facoltà di interpello ex quarto comma del citato art. 1399, per ottenere una pronuncia della controparte sulla ratifica, senza che la retroattività della ratifica così intervenuta incontri limite nell'anteriorità della suddetta impugnativa, non potendo il lavoratore essere compreso fra quei terzi di cui il secondo comma dell'art. 1399 fa salvi i diritti. (V 1250/85, mass n 439354; (V 501/84, mass n 432734; (V 5308/80, mass n 409171).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)