Sez. 1, Sentenza n. 3440 del 05/05/1999 Cc. (dep. 09/07/1999) Rv. 213839 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Particolare complessità del dibattimento - Sospensione disposta soltanto nei confronti di taluni imputati - Irritualità - Validità del provvedimento in presenza dei presupposti di legge - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art.304, comma 2, cod.proc.pen., non può farsi riferimento a posizioni individuali differenziate, dato che la causa di sospensione per la complessità del dibattimento si basa su di una situazione che va valutata complessivamente e cumulativamente, sicché la eventuale sospensione deve riguardare indistintamente tutti gli imputati. Tuttavia, ove la sospensione dei termini di custodia cautelare sia stata disposta soltanto per alcuni degli imputati, tale provvedimento, anche se non perfettamente conforme al dettato normativo, mantiene pienamente la sua validità ove emesso in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (v.Corte cost., sent. n. 238 del 1997).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)