Sez. 6, Sentenza n. 4618 del 27/11/1997 Cc. (dep. 09/01/1998) Rv. 210056 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. - Rilevanza di posizioni individuali - Esclusione - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni individuali differenziate tra imputati, sempreché si tratti di soggetti cui sia addebitato uno fra i reati indicati dall'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., basandosi la detta causa di sospensione su una situazione collettiva (o cumulativa), quale la complessità particolare del dibattimento, comune a tutti i partecipi, anche per le connessioni di vario tipo insite nell'intreccio delle varie posizioni. (V. C. cost., sent. n. 238 del 15 luglio 1997, p.d. 37156).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)