Sez. 1, Sentenza n. 5994 del 17/06/1999 (Rv. 527603 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notifica ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 - Modalità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
La notificazione al contribuente ex art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 - che nella specifica materia deroga all'art. 140 cod. proc. civ. - è ritualmente eseguita, senza invio della raccomandata e con affissione dell'avviso nell'albo del comune, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)