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Sez. 1, Sentenza n. 5994 del 17/06/1999 (Rv. 527603 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notifica ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 - Modalità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527603-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

La notificazione al contribuente ex art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 - che nella specifica materia deroga all'art. 140 cod. proc. civ. - è ritualmente eseguita, senza invio della raccomandata e con affissione dell'avviso nell'albo del comune, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)