Sez. 2, Sentenza n. 4052 del 06/12/1974 (Rv. 372666 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - CUMULO OGGETTIVO - DOMANDA GENERICA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CUMULO CON DOMANDA DETERMINATA - PRESUNTO VALORE MASSIMO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITAZIONE DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - CUMULO OGGETTIVO - DOMANDA GENERICA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CUMULO CON DOMANDA DETERMINATA - PRESUNTO VALORE MASSIMO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITAZIONE DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO.*
Il principio che la domanda di risarcimento dei danni non determinati nell'ammontare deve ritenersi proposta, in conseguenza della presunzione sancita nel primo comma dell'art 14 cod proc civ per una somma pari al limite massimo della Competenza del giudice adito, non trova applicazione nel caso in cui l'attore abbia dichiarato espressamente di contenere la domanda risarcitoria indeterminata (cumulativa con altra di valore determinato) nei limiti di quella Competenza, poiche, in tale ipotesi, il valore della prima domanda (risarcitoria) viene ad essere rappresentato dalla differenza tra il valore della seconda domanda ed il limite massimo della Competenza di detto giudice. (Conf 1750'73, mass n 364697; 224'70, mass n 345039).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)