Sez. L, Sentenza n. 5928 del 02/07/1997 (Rv. 505656 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese - Applicabilità dei criteri ex legge n. 88 del 1989 ad attività iniziata prima dell'entrata in vigore di detta legge - Esclusione - Incidenza dell'art. 3 legge n. 335 del 1995 sull'inquadramento di tali attività - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di inquadramento delle imprese a fini previdenziali, i criteri di classificazione introdotti dalla legge n. 88 del 1989 non si applicano alle attivita iniziate prima dell'entrata in vigore della citata legge, attesa l'ultrattività, nei loro confronti, degli inquadramenti derivanti dalla disciplina previgente, qualunque ne sia la fonte, e anche se il provvedimento relativo al periodo anteriore alla detta data sia intervenuto successivamente; su tali situazioni non ha inciso l'art. 3 comma ottavo della legge n. 335 del 1995, posto che tale norma è stata dettata per la disciplina delle riqualificazioni disposte nel regime transitorio dall'I.N.P.S. secondo i criteri di cui alla legge n. 88 del 1989, con la conseguenza che da essa restano esclusi tutti i provvedimenti estranei alla nuova classificazione e disposti secondo la disciplina ad essa anteriore. Tale interpretazione trova conferma nella legge n. 662 del 1996 che (secondo l'auspicio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 1994) ha individuato nel primo gennaio 1997 il termine di superamento del regime transitorio, e non è smentita dalla ulteriore previsione (contenuta nella medesima legge 662 del 1996) del mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.I. per i dirigenti di imprese industriali già in attività all'entrata in vigore della legge 88 del 1989, posto che tale previsione si pone solo come un intervento a protezione delle innumerevoli, anomale situazioni concrete medio tempore determinatesi.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 08/08/1955 num. 335 art. 3 com. 8, Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)