Sez. 3, Sentenza n. 17135 del 13/11/2003 (Rv. 568146 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Obbligazioni delle USL- Successione ex lege delle regioni attraverso le gestioni stralcio, costituite presso le neo - USL - Direttore generale nella duplice veste di rappresentante delle USL e commissario liquidatore delle USL- Conseguenze - Notifica di un atto della procedura esecutiva alla USL, presso l' USL, in persona del direttore generale, ma nella veste di commissario liquidatore - Configurabilità della notifica anche nei confronti della USL - Esclusione - Conseguenze.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A norma dell'art. 6 legge n. 724 del 1994 nelle obbligazioni facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali sono succedute "ex lege" le regioni, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, rappresentate dal direttore generale delle neo costituite USL in veste di commissario liquidatore delle USL. Ne consegue che la notifica di un atto della procedura esecutiva ad una USL gestione stralcio, eseguita presso un'azienda AUSL in persona del direttore generale, nella veste di commissario liquidatore dell'USL, non può valere anche come notifica all'USL e perciò non può ritenersi che quest'ultima dalla relativa data abbia avuto la conoscenza legale del procedimento a cui attiene e che da essa decorrano i termini per il compimento delle conseguenti attività processuali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)