Sez. 1, Sentenza n. 3454 del 15/02/2007 (Rv. 594906 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Questione di "legitimatio ad processum" - Configurabilità - Rilascio o produzione dell'autorizzazione nel corso del giudizio - Prima di una sentenza declaratoria del difetto di legittimazione processuale - Ammissibilità - Efficacia convalidante dell'attività precedente - Sussistenza - Esecuzione di detta produzione dopo la scadenza del termine per impugnare o per proporre opposizione a decreto ingiuntivo - Influenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'autorizzazione necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in giudizio, emessa dall'organo collegiale competente, e della quale l'organo rappresentante l'ente pubblico deve essere munito, attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione stessa, sicché essa può intervenire ed essere prodotta in causa anche dopo che sia scaduto il termine per l'impugnazione o per l'opposizione a decreto ingiuntivo, con efficacia convalidante dell'attività processuale svolta in precedenza, sempre che il giudice di merito non abbia già rilevato il difetto di legittimazione processuale, ossia l'irregolarità della costituzione del rappresentante dell'ente pubblico, traendone come conseguenza l'invalidità degli atti compiuti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)