Sez. L, Sentenza n. 5181 del 12/06/1987 (Rv. 453789 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - MORA DELL'E.N.P.A.L.S. IN ORDINE ALLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE DA ESSO DOVUTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SCADENZA DI CENTOVENTI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SENZA PRONUNCIA DELL'ENTE - EFFETTI - PROVA DELLA NON IMPUTABILITÀ DEL RITARDO - AMMISSIBILITÀ.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - MORA DELL'E.N.P.A.L.S. IN ORDINE ALLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE DA ESSO DOVUTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SCADENZA DI CENTOVENTI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SENZA PRONUNCIA DELL'ENTE - EFFETTI - PROVA DELLA NON IMPUTABILITÀ DEL RITARDO - AMMISSIBILITÀ.*
Ai fini della configurabilità della mora dell'e.N.P.a.L.S. in ordine alla prestazione previdenziale da esso dovuta, può farsi riferimento all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, nel senso che tale norma (la quale modifica l'art. 46 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, la cui disciplina è stata estesa a detto ente dall'art. 1 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420), ne determina l'automatica Costituzione in mora (ex re), secondo la previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ., allo scadere dei centoventi giorni (senza che l'ente si sia pronunciato) dalla presentazione della domanda, con l'effetto di far decorrere da tale scadenza gli interessi moratori, presumendosi colpevole il ritardo protratto oltre tale periodo, salva, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., la prova (la cui valutazione è riservata al giudice del merito) della non imputabilità del ritardo. (V 3244/86, mass n 446244; (V 2675/86, mass n 445735; (V 4923/85, mass n 442301; (V 4269/84, mass n 436194; (V 2727/84, mass n 434776).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219 com. 2 n. 2, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 1, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)