Sez. U, Sentenza n. 6065 del 01/06/1993 (Rv. 482591 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori e tutela giurisdizionale | Prestazioni medico specialistiche - Assistito - Situazioni di urgenza - Utilizzazione di una struttura privata convenzionata - Autorizzazione della U.S.L. - Necessità - Esclusione - Diritto soggettivo - Configurabilità - Tutela davanti al giudice ordinario - Ammissibilità - Provvedimento amministrativo imponente la scelta di una struttura diversa - Disapplicazione - Ammissibilità.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori e tutela giurisdizionale
In tema di prestazioni medico specialistiche, comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, l'autorizzazione all'assistito a rivolgersi ad una struttura privata convenzionata, che, di norma, costituisce oggetto di un potere discrezionale della U.S.L., cessa di essere tale in presenza di situazioni di urgenza - che comportano per l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione evitabili soltanto con cure tempestive, non ottenibili dalla struttura pubblica - e diviene contenuto di un diritto soggettivo del cittadino, che si estende anche alla libera scelta della struttura privata destinata ad erogare le prestazioni di cui si tratta e che è tutelabile davanti al giudice ordinario, anche in tale sua specifica estensione, sì da comportare la possibilità di disapplicazione del provvedimento amministrativo che imponga una scelta diversa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)