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Sez. U, Sentenza n. 5297 del 12/06/1997 (Rv. 505155 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Spese sopportate dall'assistito per ricovero all'estero necessitato da ragioni d'urgenza - Domanda di rimborso - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505155-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE

La domanda di rimborso delle spese sanitarie, effettuate all'estero dall'assistito, senza previa autorizzazione della Regione, per un ricovero reso necessario da ragioni d'urgenza, che comportino pericolo di vita ovvero di aggravamento della malattia o non adeguata guarigione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il diritto soggettivo primario e fondamentale alla salute, che resta tale benché suscettibile di limitazioni con leggi, regolamenti o atti amministrativi di carattere generale, per il necessario contemperamento con altri interessi anch'essi costituzionalmente protetti quali le risorse finanziarie disponibili dal Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, non subisce comunque alcun affievolimento per effetto del potere dell'ente regionale di valutare la gravità e l'urgenza delle ragioni del ricovero, destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/10/1985 num. 595 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)