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Sez. 3, Sentenza n. 7207 del 04/05/1983 Ud. (dep. 30/08/1983) Rv. 160126 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - ENTI OD IMPRESE AD ORGANIZZAZIONE COMPLESSA E DIFFERENZIATA - DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160126-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - ENTI OD IMPRESE AD ORGANIZZAZIONE COMPLESSA E DIFFERENZIATA - DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di individuazione dei soggetti responsabili delle infrazioni alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'ambito di enti o di imprese ad organizzazione complessa e differenziata, l'esclusione della responsabilità penale incombente al rappresentante della persona giuridica pubblica o privata, tenuta all'adozione della misura, in qualità di datore di lavoro (oltre ai dirigenti e preposti), è ravvisabile solo allorché le norme attributive delle competenze interne siano di contenuto determinato e specifico circa il conferimento di poteri e doveri relativi alla materia antinfortunistica, non essendo sufficiente il generico riferimento all'attività di gestione tecnica e di manutenzione del patrimonio mobiliare che eventualmente può comportare solo una corresponsabilità del dirigente e del preposto). (Conf mass n 151606, ed ivi citate; (Conf mass n 149903).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)