Sez. 3, Sentenza n. 10682 del 02/10/1984 Ud. (dep. 30/11/1984) Rv. 166901 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - LABORATORI ED UFFICI USL - VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEI LAVORATORI - RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA USL - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: MANCANZA DI PERSONALITÀ GIURIDICA RITENUTA IRRILEVANTE AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - LABORATORI ED UFFICI USL - VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEI LAVORATORI - RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA USL - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: MANCANZA DI PERSONALITÀ GIURIDICA RITENUTA IRRILEVANTE AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ.*
In materia di infrazione alle norme per la prevenzione degli infortuni, il Presidente della USL (unità sanitaria locale) è responsabile della violazione delle norme poste a tutela della incolumità dei lavoratori nei laboratori e negli uffici. (nella specie il ricorrente aveva dedotto che, essendo l'organo da lui presieduto privo di personalità giuridica, sarebbe mancato il presupposto per imputargli gli addebiti di cui alla condanna. La suprema Corte ha invece ritenuto la responsabilità affermando che le unità sanitarie locali sono organi a Rilevanza esterna degli enti locali, dei quali costituiscono le strutture operative nel campo dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera e, sebbene prive di personalità giuridica, sono legittimate passivamente e sono individuabili come il contraddittore necessario nei giudizi in cui si controverta di Atti o rapporti posti in essere dalle medesime). (V mass n 149173; (V mass n 151606; (V mass n 160126; (contra mass n 163579).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)