Sez. 3, Sentenza n. 8045 del 20/05/1985 Ud. (dep. 18/09/1985) Rv. 170401 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - INFRAZIONI - IMPRESE AD ORGANIZZAZIONE COMPLESSA - PRESIDENTE O CAPI DELL'IMPRESA - ASSEGNAZIONE INTERNA DEI COMPITI - PRESIDENTE USL - RESPONSABILITÀ - AMBITO - CRITERI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - INFRAZIONI - IMPRESE AD ORGANIZZAZIONE COMPLESSA - PRESIDENTE O CAPI DELL'IMPRESA - ASSEGNAZIONE INTERNA DEI COMPITI - PRESIDENTE USL - RESPONSABILITÀ - AMBITO - CRITERI.*
Il Presidente dell'unità sanitaria locale (USL) non può essere ritenuto responsabile, sol perché riveste tale carica, delle deficienze antinfortunistiche riscontrate nelle varie sedi ospedaliere e territoriali dipendenti dalla USL medesima. Infatti, per la individuazione dei soggetti responsabili delle infrazioni alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'ambito di enti o imprese ad organizzazione complessa e differenziata, occorre far riferimento alla ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze, con la conseguenza che le Disposizioni e le norme antinfortunistiche non debbono ritenersi violate dal Presidente o dai capi degli enti o delle imprese, bensì dai preposti ai diversi rami delle attività; ai capi, invece, possono essere addebitate per negligenza, imperizia e inottemperanza di norme e di regolamenti, solo quelle violazioni, a livello direttivo, specificamente contemplate dalle norme, dai regolamenti e dagli statuti che governano i singoli enti e le singole imprese. (V mass n 166901; (Conf mass n 163579; (Conf mass n 160126; (Conf mass n 155628; (Conf mass n 151606; (Conf mass n 149173).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)