Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015 Ud. (dep. 09/09/2015) Rv. 265636 - 01
SPORT | Ordinamento sportivo - Rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria - Violazione del principio "ne bis in idem" - Violazione degli artt. 24 e 117 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. - Ragioni.
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È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione E.D.U., nella parte in cui non prevede l'applicazione del principio del "ne bis in idem" anche quando, dopo un procedimento disciplinare davanti agli organi della giustizia sportiva conclusosi con l'applicazione di una sanzione, faccia seguito per lo stesso fatto l'attivazione di un procedimento penale in senso stretto. (In motivazione, la Corte ha escluso la configurabilità della violazione del divieto di "bis in idem", osservando che la sanzione disciplinare inflitta dagli organi della giustizia sportiva non ha nemmeno natura amministrativa, in quanto non esercita alcuna efficacia al di fuori dell'ordinamento di settore cfr. Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Costituzione art. 24, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)