Sez. 6, Sentenza n. 15550 del 25/03/2009 Cc. (dep. 10/04/2009) Rv. 243414 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condannato in contumacia - Richiesta d'estradizione - Diritto all'impugnazione della sentenza definitiva in caso di mancata conoscenza del procedimento - Condizione per l'accoglimento - Sussistenza - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema d'estradizione per l'estero, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente riconosca a quest'ultima il diritto di impugnare la sentenza definitiva, qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento. (Fattispecie relativa ad una richiesta d'estradizione avanzata dalle autorità albanesi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)