Sez. 1, Sentenza n. 2002 del 01/04/1982 (Rv. 419843 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI(IMPOSTA FABBRICATI) - ACCERTAMENTO - CRITERI - LEGGE N.131 DEL 1960 - RENDITA CATASTALE AGGIORNATA - RILEVANZA - E LIMITI - REDDITO PRESUNTO IN BASE ALLA COMPARAZIONE CON ALTRI E FABBRICATI ANALOGHI - ININFLUENZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI(IMPOSTA FABBRICATI) - ACCERTAMENTO - CRITERI - LEGGE N.131 DEL 1960 - RENDITA CATASTALE AGGIORNATA - RILEVANZA - E LIMITI - REDDITO PRESUNTO IN BASE ALLA COMPARAZIONE CON ALTRI E FABBRICATI ANALOGHI - ININFLUENZA.*
In tema d'imposta sul reddito dei fabbricati, ed ai fini della Determinazione del relativo imponibile, con l'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1960 n. 131, il sistema di accertamento è basato sulla rendita catastale aggiornata secondo i coefficienti stabiliti annualmente dal ministro delle Finanze, trovando una sola deroga, in favore del criterio del reddito lordo effettivo dell'unità immobiliare, ove questo, ridotto del 25%, risulti superiore per oltre un quinto alla rendita catastale aggiornata, sicché deve escludersi che l'amministrazione finanziaria possa fare riferimento, agli indicati fini, al reddito presunto in base alla comparazione con altri fabbricati analoghi, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 645 del 1958. (V 3244/79, mass n 399614).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 74, Legge 23/02/1960 num. 131 art. 1 CORTE COST., Legge 23/02/1960 num. 131 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)