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Sez. 2, Sentenza n. 4735 del 27/05/1987 (Rv. 453378 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - CONFUTAZIONE ESPRESSA DELLE ARGOMENTAZIONI PROSPETTATE DALLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453378-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - CONFUTAZIONE ESPRESSA DELLE ARGOMENTAZIONI PROSPETTATE DALLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il giudice del merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in esame tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. (V 1987/87, mass n 451285; (V 3122/86, mass n 446133; (V 1182/84, mass n 433322; (Conf 6505/85, mass n 443576; (Conf 3505/84, mass n 435512).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)