Sez. 6, Sentenza n. 5009 del 15/12/1995 Cc. (dep. 19/02/1996) Rv. 203995 - 01
Banche e Istituti di credito o risparmio | Esercizio abusivo dell'attività finanziaria - Perfezionamento - Necessità di una pluralità di condotte tipiche - Esclusione - Configurabilita di reato abituale - Esclusione.
Banche e Istituti di credito o risparmio
Per il perfezionamento del reato di esercizio abusivo nell'attività finanziaria - introdotto dall'art. 132 del D.L.G. 1 settembre 1993 n. 385 - non è necessaria una pluralità di condotte tipiche ma è sufficiente l'erogazione di un primo finanziamento in contrasto con l'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 della citata legge: detto illecito invero non costituisce un reato abituale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 113, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)