Sez. 2, Sentenza n. 29500 del 10/06/2009 Ud. (dep. 16/07/2009) Rv. 244436 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 - Elementi costitutivi.
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Integra il reato previsto dall'art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993 (esercizio abusivo dell'attività finanziaria) l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 dello stesso D.Lgs., non essendo richiesta una stabile organizzazione nè una specifica professionalità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 113, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 121, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)