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Sez. U, Sentenza n. 10371 del 08/05/2007 (Rv. 596406 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico "privatizzato" - Art. 69, comma settimo, d.lgs. n. 165 del 2001 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Individuazione - Conseguenze - Ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario - Controversia in tema di spettanze retributive maturate anteriormente al 30 giugno 1998 - Affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Proposizione della domanda successivamente al 15 settembre 2000 - Rilevanza in punto giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596406-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di controversie di pubblico impiego, il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, in relazione all'avvenuto trasferimento al primo giudice, ai sensi dell'attuale art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 (secondo quanto disposto dall'art. 69, comma settimo, dello stesso d.lgs., n. 165 del 2001, sostitutivo del disposto dell'art. 45, comma diciassettesimo, del d.lgs. n. 80 del 1998) delle questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, va effettuato con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata. Pertanto, in materia di azioni riguardanti il riconoscimento della fondatezza di pretese retributive, rileva esclusivamente il periodo di maturazione delle relative spettanze economiche (nella specie risalente al 1981, con conseguente affermazione dell'appartenenza della causa alla giurisdizione amministrativa), atteso che il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall'emanazione, da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio. Alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come riconosciuta ricorrente nella fattispecie), per il periodo antecedente al 30 giugno 1998, non è di ostacolo la circostanza che la controversia sia stata introdotta dopo il 15 settembre 2000, poiché questa data deve considerarsi posta, anche nell'assetto normativo risultante dal citato d. lgs. n. 165 del 2001, quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)