Sez. 3, Sentenza n. 39475 del 19/07/2017 Ud. (dep. 28/08/2017) Rv. 271633 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Irrogazione di pena pecuniaria in aggiunta a pena detentiva di specie diversa - Obbligo del giudice di operare il ragguaglio ex art. 135 cod. pen. - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il giudice dell'impugnazione, in assenza del gravame del pubblico ministero, non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva inflitta dal giudice di primo grado; ne consegue che, nell'ipotesi di applicazione in appello di una pena congiunta delle due specie (nel caso in esame, arresto e ammenda), al posto della sola pena detentiva (nel caso in esame, reclusione), non sussiste violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, effettuato il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen., la misura della pena pecuniaria aggiunta non determini il superamento del "quantum" della pena detentiva originariamente inflitta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)