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Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 29/10/1998 (Rv. 520219 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Fideiussione "omnibus" - A favore di istituto di credito - Controversia relativa - Modifica degli artt. 1938 e 1956 cod. civ. con effetto dalla legge n. 154 del 1992 - Efficacia retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520219-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

Nella controversia inerente alla validità ed efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il terzo fideiubente, cosiddetta fideiussione omnibus, non può aver rilievo la sopravvenienza della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 modificando gli artt. 1938 e 1956 cod. civ. impone la fissazione dell'importo massimo garantito ed esclude la possibilità di preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della fideiussione) atteso che tali innovazioni normative operano ai sensi del successivo art. 11 della legge citata, soltanto all'esito del decorso di 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)