Sez. L, Sentenza n. 5754 del 20/04/2002 (Rv. 553894 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Estinzione di una società per incorporazione in un'altra - Notifica del ricorso per cassazione alla società incorporata, presso il procuratore della società incorporante - Conseguenze - Costituzione della società incorporante - Costituzione del rapporto processuale tra i soggetti legittimati - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA
Allorché, in caso di incorporazione societaria, il ricorso per cassazione venga notificato alla società incorporata (estinta) anziché all'incorporante, presso il procuratore di quest'ultima, e la società incorporante si sia costituita nel relativo giudizio, nonostante la evocazione in giudizio di un soggetto non legittimato, non si verifica, per effetto dell'efficacia espansiva del principio contenuto nel terzo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., alcuna improcedibilità, in quanto il rapporto processuale venuto ad esistenza ha per parti proprio i soggetti fra i quali, alla stregua della legittimazione sostanziale, esso doveva costituirsi. (Nella specie, il giudizio di merito, nel corso del quale si era verificata la incorporazione, era proseguito a seguito della costituzione della società incorporante a mezzo del medesimo procuratore della società incorporata ed era stato concluso con una sentenza che nella intestazione recava ancora l'indicazione del soggetto estinto pur riferendosi il dispositivo alla società incorporante, e il ricorso per cassazione era stato notificato al procuratore del soggetto subentrato ancorché indicato quale procuratore dell'originario appellato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)