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Sez. 3, Sentenza n. 2867 del 05/04/1990 (Rv. 466463 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - POTERI DEL CHIAMATO - CONTESTAZIONE DELLA OBBLIGAZIONE DEL CHIAMATO VERSO L'ATTORE - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE DEL RAPPORTO PRINCIPALE DA PARTE DELL'ATTORE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466463-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - POTERI DEL CHIAMATO - CONTESTAZIONE DELLA OBBLIGAZIONE DEL CHIAMATO VERSO L'ATTORE - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE DEL RAPPORTO PRINCIPALE DA PARTE DELL'ATTORE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO - NECESSITÀ.*

In ipotesi di chiamata in garanzia impropria, cioè di chiamata fondata su un titolo distinto e indipendente da quello relativo alla domanda principale, la circostanza che il chiamato non si limiti a resistere alla domanda del chiamante, ma contesti, anche l'esistenza e la validità dell'obbligazione di quest'ultimo verso l'attore, pone il chiamato nella posizione di parte accessoria della causa principale (interventore adesivo dipendente). Ne consegue che, se il rapporto principale è investito dall'impugnazione dell'attore, il chiamato è soggetto processuale nei confronti l'impugnazione stessa va proposta, sicché, in difetto, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.. (Conf 1313/79, mass n 397574; (Conf 3994/77, mass n 387682; (Conf 1630/77, mass n 385335; (Conf 4255/74, mass n 372922).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)