Sez. L, Sentenza n. 5747 del 25/05/1995 (Rv. 492433 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Garanzia impropria - Estremi - Rigetto della domanda principale ed accertamento negativo della garanzia - Impugnazione del soccombente nella causa principale - Integrazione del contraddittorio nei confronti del garante - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Nel caso di garanzia impropria - che si verifica allorché il convenuto in giudizio intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare - l'azione principale e quella di garanzia, in quanto fondate su due titoli diversi, danno luogo a due cause distinte e scindibili legate fra loro da un vincolo di subordinazione o di pregiudizialità - dipendenza che può venire meno, agli effetti processuali, nella fase dell'impugnazione in relazione, da un lato, al contenuto delle censure con queste proposte, e dall'altro lato, all'esito della lite. In particolare, ove la sentenza impugnata abbia non solo rigettato la domanda principale, ma anche escluso la sussistenza della pretesa garanzia, l'impugnazione proposta dall'attore soccombente nella causa principale non comporta di per sè la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del preteso garante atteso che essa, riguardando esclusivamente il giudizio reso in detta causa, non coinvolge la posizione del garantito né è suscettibile di una decisione incompatibile con la formazione di un giudicato (per difetto di tempestiva impugnazione da parte del chiamante in garanzia) negativo in punto di sussistenza della garanzia stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)