Sez. 1, Sentenza n. 2749 del 25/02/2002 (Rv. 552535 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Risultanze probatorie - Valutazione da parte del giudice di merito - Legittimità - Rifiuto ingiustificato del preteso padre naturale di sottoporsi ad indagini ematologiche - Ricomprensione tra gli elementi probatori - Ammissibilità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA
La dimostrazione della paternità naturale può essere fornita, a mente dell'art. 269 cod. civ., con ogni mezzo, ed il rifiuto di sottoporsi alla prova ematologica costituisce argomento di prova ulteriore.(Nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la pronuncia dei giudici di merito che avevano fondato la dichiarazione di paternità naturale sulla considerazione della univocità e convergenza degli elementi probatori acquisiti al processo, consistenti nelle prove testimoniali, nelle ammissioni del ricorrente, in sede di delibazione di ammissibilità, in ordine all'intrattenimento di rapporti carnali con la madre del minore nel periodo di presumibile concepimento dello stesso, nell'assenza di altre frequentazioni maschili della donna, e nel reiterato ed ingiustificato rifiuto opposto dal ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, nell'arco di dieci anni, a sottoporsi ad indagini ematologiche, ed avevano ritenuto che non senza che si potesse attribuire rilievo alla disponibilità da lui dimostrata a dette indagini solo nell'atto di appello, disponibilità considerata dalla corte territoriale pretestuosa e dilatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)