Sez. 1, Sentenza n. 4750 del 04/09/1984 (Rv. 436654 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE DEL FONDO CON DESTINAZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DELL'OPERA - CONSEGUENZE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE DEL FONDO CON DESTINAZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DELL'OPERA - CONSEGUENZE.*
Qualora la pubblica amministrazione occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica e tale occupazione sia illegittima per totale Mancanza di provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini in relazione ai quali l'occupazione di configurava legittima, la radicale trasformazione del fondo univocamente interpretabile nel senso dell'irreversibile sua destinazione al fine della costruzione dell'opera, da un lato comporta l'Estinzione in quel momento del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all'ente costruttore, e dall'altro costituisce un illecito che abilita il privato a chiedere la condanna dell'ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, con la conseguenza che un provvedimento di espropriazione intervenuto successivamente all'indicato momento deve considerarsi del tutto privo di Rilevanza sia ai fini dell'assetto proprietario sia ai fini della responsabilità da illecito, e non potendo quindi determinare la conversione dell'Azione risarcitoria in Azione di opposizione alla stima, non è idoneo nemmeno a fissare la speciale Competenza in unico grado della Corte d'appello prevista dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per la Determinazione dell'indennità per le espropriazioni disposte ai sensi di detta legge. (V 7022/83, mass n 431656; (V 6919/83, mass n 431579; (V 6432/83, mass n 431168; (V 5312/83, mass n 430220; (V 1464/83, mass n 426292; (V 2930/82, mass n 420834).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 70, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)