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Sez. 2, Sentenza n. 4194 del 19/12/1975 (Rv. 378546 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378546-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*

Il termine annuale di decadenza dell'impugnazione (art 327 cod proc civ) decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, anche quando dell'avvenuto deposito di questa non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art 133 cod proc civ, ed e normalmente sospeso di diritto dal primo agosto al quindici settembre ai sensi dell'art 1 della legge n 742 del 1969. (Conf 4388/74, mass n 373071; V 1625/72, mass n 358446).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)