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Sez. 5, Sentenza n. 6120 del 16/03/2011 (Rv. 617355 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Presupposti - Lite pendente - Nozione - Controversie in materia di imposta di successione - Impugnazione dell'avviso di liquidazione - Definizione agevolata - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617355-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La "lite pendente" tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (c.d. "condono"), è soltanto quella avente ad oggetto l'accertamento dei presupposti dell'imposizione o della loro entità, e non anche quella conseguente all'impugnazione dell'avviso di liquidazione col quale l'erario si sia limitato a quantificare l'imposta sulla base della dichiarazione fiscale compiuta dal contribuente, giacché in tal caso l'atto dell'amministrazione non ha natura di atto impositivo. Deve, perciò, ritenersi condonabile, in quanto avente ad oggetto i presupposti stessi dell'imposta, la lite avente ad oggetto la determinazione dell'imposta sulle successioni e vertente sulla mancata considerazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della presenza nell'asse ereditario di immobili sottoposti a vincolo da parte del Ministero per i Beni Culturali, a nulla rilevando che tali beni costituiscano solo una parte di quelli cui si riferisce l'imposta in contestazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)