Sez. 1, Sentenza n. 16557 del 22/03/2019 Cc. (dep. 16/04/2019) Rv. 275669 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Autorizzazione del detenuto sottoposto a regime detentivo speciale ex art. 41 bis ord.pen. a colloquio visivo periodico con congiunto detenuto mediante videoconferenza – Legittimità – Esclusione – Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È illegittimo il provvedimento di autorizzazione del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad avere colloqui audiovisivi con un altro detenuto (nella specie, il fratello) mediante il sistema della videoconferenza e l'impiego di tecniche comunicative di uso comune, difettando un'espressa disciplina normativa che, in relazione sia ai detenuti in regime ordinario che a quelli in regime differenziato, individui i presupposti di una siffatta forma di comunicazione a distanza e ne detti una specifica regolamentazione quanto agli strumenti da adottare in condizioni di sicurezza, ai poteri di controllo delle Autorità penitenziarie ed alle necessarie coperture di spesa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)