Sez. U, Sentenza n. 5933 del 11/11/1982 (Rv. 423688 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE - INGEGNERI E ARCHITETTI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DI UN INGEGNERE DINANZI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE - ASSISTENZA DI UN DIFENSORE O DI UN ESPERTO DI FIDUCIA - AMMISSIBILITÀ.*
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE - INGEGNERI E ARCHITETTI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DI UN INGEGNERE DINANZI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE - ASSISTENZA DI UN DIFENSORE O DI UN ESPERTO DI FIDUCIA - AMMISSIBILITÀ.*
Nel procedimento disciplinare a carico di ingegneri, ove è prevista l'impugnativa dei provvedimenti adottati dai consigli dello ordine provinciali innanzi al consiglio nazionale, quale organo giurisdizionale, la garanzia costituzionale del diritto di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione, riguarda non soltanto tale giudizio d'impugnazione, ma anche il procedimento davanti al consiglio locale, tenuto conto che esso, pur avendo natura amministrativa, si concretizza in un'attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa alla successiva attività giurisdizionale. Pertanto, l'art. 44 secondo comma del R.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 (regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto), il quale stabilisce che l'incolpato deve essere citato a comparire dinanzi al consiglio provinciale, per essere sentito e per presentare eventuali documenti a suo discarico, va interpretato, in base all'indicato precetto della Costituzione ed in difetto di contraria previsione, nel senso che, anche davanti a detto consiglio provinciale, l'incolpato ha pure la facoltà di farsi assistere, ove ne faccia richiesta, da un difensore o da un esperto di fiducia. (V 4182/81, mass n 414847).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)