Sez. U, Sentenza n. 3196 del 04/07/1989 (Rv. 463292 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - INGEGNERI E ARCHITETTI - DIRITTO DI DIFESA DELL'INCOLPATO DAVANTI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE - ESTREMI - VIOLAZIONE PER AUDIZIONE DELL'INCOLPATO MEDESIMO IN MODO INFORMALE E NON COLLEGIALE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - INGEGNERI E ARCHITETTI - DIRITTO DI DIFESA DELL'INCOLPATO DAVANTI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE - ESTREMI - VIOLAZIONE PER AUDIZIONE DELL'INCOLPATO MEDESIMO IN MODO INFORMALE E NON COLLEGIALE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Nel procedimento disciplinare a carico di ingegnere, il diritto di difesa dell'incolpato, da assicurarsi anche nella fase amministrativa davanti al consiglio dell'ordine locale (la quale si concretizza in un'attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva di natura giurisdizionale), esige la citazione dell'inquisito davanti al consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 44 secondo comma del R.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, per essere sentito e perché si avvalga della facoltà, ove lo richieda, di farsi assistere da un difensore o da un esperto di fiducia. Peraltro, l'inosservanza di tale Obbligo, nel caso in cui l'inquisito sia stato ascoltato in modo informale e non collegiale, deve ritenersi sanata, in applicazione analogica delle regole dell'art. 185 cod. proc. pen., se non dedotta prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento. (V 3044/88, mass n 458576; (V 5933/82, mass n 423688; (V 4182/81, mass n 414847).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 185, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)