Sez. 3, Sentenza n. 7506 del 16/07/1999 (Rv. 528672 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Architetti - Diritto di difesa dell'incolpato dinanzi al Consiglio dell'ordine territoriale - Termine quindicinale intercorrente tra la data della citazione e l'udienza fissata per l'audizione - Natura perentoria - Inosservanza - Conseguenze.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nel procedimento disciplinare a carico di un architetto, la tutela del diritto di difesa dell'incolpato (da assicurarsi anche nella fase amministrativa davanti al locale consiglio dell'ordine, che compie un'attività di carattere istruttorio preordinata - e funzionalmente connessa - a quella successiva di natura giurisdizionale), impone che, tra la data della la citazione dell'inquisito davanti al consiglio medesimo (art. 44 secondo comma del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) e l'udienza fissata per la sua audizione intercorra un termine, di natura perentoria, non inferiore a quindici giorni, la cui inosservanza determina la nullità della citazione e degli atti ad essa susseguenti. La nullità derivante dal mancato rispetto di tale termine deve, peraltro, ritenersi sanata (in applicazione analogica delle norme processualpenalistiche dettate in tema di nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire) in tutti i casi in cui l'incolpato, comparendo personalmente, nulla eccepisca in ordine alla predetta nullità, svolgendo senz'altro le proprie difese nel merito.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)