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Sez. 5, Sentenza n. 9311 del 11/06/2003 (Rv. 564118 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Atti impeditivi della decadenza - Principi generali - Domanda di rimborso della tassa di concessione governativa - Termine di tre anni dal pagamento - Richiesta di restituzione - Termine "ad quem" - Data di spedizione della domanda - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564118-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di atti impeditivi della decadenza a carico del titolare di un diritto che deve essere esercitato entro un certo termine, non è conforme ai principi generali dell'ordinamento subordinare il verificarsi di tale effetto alla ricezione degli atti da parte dei destinatari. Ne consegue che il principio secondo cui, nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche di natura fiscale, i termini stabiliti per la presentazione dei ricorsi da parte dei privati sono osservati qualora gli stessi siano spediti in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è applicabile anche in riferimento ai termini di decadenza per la domanda di rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione della società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)