Sez. 2, Sentenza n. 3687 del 29/03/1995 (Rv. 491471 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALL'USO | Vendita di immobile strutturalmente destinato ad uso abitativo ma privo di licenza di abitabilità - Nullità per illeceità dell'oggetto - Esclusione - Risolubilità del contratto - Condizioni.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALL'USO
La vendita di un immobile strutturalmente destinato ad uso abitativo ma privo della licenza di abitabilità non è nulla per illeceità dell'oggetto, non essendovi alcuna norma che preveda l'obbligo del preventivo rilascio del predetto certificato, ma solo risolubile se il venditore abbia assunto, anche implicitamente, l'obbligo di curare il rilascio della licenza, a meno che, essendo dimostrato che l'immobile presenta tutte le caratteristiche necessarie per l'uso che gli è proprio e che la licenza possa essere agevolmente ottenuta, il giudice non ritenga di scarsa importanza l'inadempimento (nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che aveva escluso la gravità dell'inadempimento avendo accertato che la licenza era stata rilasciata in corso di causa e che il compratore non aveva subito pregiudizio dal ritardo avendo abitato regolarmente l'immobile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1497, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)