Sez. L, Sentenza n. 1552 del 26/01/2006 (Rv. 586318 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio letterale - Rilevanza preminente - Sussistenza - Ricorso a ulteriori criteri ermeneutici - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione di c.c.n.l. dei dipendenti postali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevandone l'adeguatezza della motivazione, con riguardo alla corretta applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. in ordine ai contratti ed accordi succedutisi nel tempo, e segnatamente del 25 settembre 1997 e del 16 gennaio 1998 riferiti ai dipendenti della s.p.a. Poste Italiane, in relazione all'ambito di operatività dei termini di durata apposti ai singoli contratti di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)