Sez. L, Sentenza n. 12245 del 20/08/2003 (Rv. 566059 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione letterale - Rilievo - Ricorso a ulteriori criteri interpretativi - Limiti - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie relativa all'interpretazione del c.c.n.l. dei ferrovieri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune si deve fare innanzi tutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e quando esso risulti univoco è precluso il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a interpretazioni contrastanti, fermo restando che l'interpretazione dei suddetti contratti è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nel caso di specie, relativo all'indennità integrativa richiamata nell'art. 33 punto 2 lett. N del contratto collettivo dei ferrovieri del 18 luglio 1990, la Suprema corte ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale, avendo ritenuto che a seguito del CCNL del 1994 le parti avevano inteso sopprimere a far data dal 31 dicembre 1992 tutte le clausole relative al trattamento economico integrativo, devolvendo alla contrattazione integrativa l'intera disciplina dell'emolumento, aveva negato il diritto del ricorrente, collocato in pensione prima della sottoscrizione del contratto, a percepire detto compenso, che le parti avevano cessato di negoziare.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)