Sez. L, Sentenza n. 6418 del 23/06/1999 (Rv. 527887 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Pensione di anzianità - Successivo conseguimento di assegno di invalidità - Principio della preclusività alternativa delle due prestazioni - Inoperatività - Conseguenze - Diritto di opzione - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
Il principio della preclusività alternativa delle prestazioni previdenziali, che è espressamente contemplato dall'art. 1 comma decimo della legge 12 giugno 1984 n. 222 in relazione alla pensione di vecchiaia, vale anche nei confronti della pensione di anzianità, per cui l'assegno di invalidità si converte automaticamente in pensione di anzianità quando concorrano i prescritti requisiti. Detto principio tuttavia non opera quando il diritto all'assegno di invalidità venga riconosciuto con decorrenza successiva rispetto a quella della pensione di anzianità. In tal caso - al pari di quanto avviene per la pensione di vecchiaia - l'assicurato ha la facoltà di scegliere il trattamento ritenuto più favorevole.(Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva riconosciuto l'assegno di invalidità a soggetto già in possesso della pensione di anzianità senza sollecitare il pensionato ad esercitare la scelta tra le due prestazioni dalla data della loro virtuale concorrenza, al fine di escludere l'abnorme fruizione di entrambe).
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/1972 num. 267 art. 4, Legge 11/08/1972 num. 485 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)