Sez. L, Sentenza n. 4678 del 22/05/1987 (Rv. 453330 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA - CASSAZIONE DELLA RELATIVA SENTENZA LIMITATAMENTE ALL'"AN" - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DEL QUANTUM PROPOSTA IN SEDE DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA - CASSAZIONE DELLA RELATIVA SENTENZA LIMITATAMENTE ALL'"AN" - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DEL QUANTUM PROPOSTA IN SEDE DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio di rinvio - che costituisce una fase processuale avente la funzione di sostituire la decisione cassata con una nuova pronuncia immune dai vizi per i quali la precedente sia stata cassata, - è inibito alle parti prendere conclusioni diverse da quelle già rassegnate nel giudizio nel quale era stata pronunciata la sentenza cassata, a meno che la necessità di nuove conclusioni derivi dalla stessa sentenza di Cassazione che abbia determinato una modificazione della materia del contendere, definendo in modo diverso il rapporto dedotto in giudizio ed imprimendo alla causa un nuovo indirizzo con conseguente necessario mutamento della difesa delle parti. Pertanto l'attore, ove abbia inizialmente domandato soltanto una sentenza di condanna generica e la Cassazione della sentenza impugnata abbia riguardato conseguentemente soltanto il profilo dell'an debeatur, non può - in Sede di giudizio di rinvio - chiedere una pronuncia anche sul quantum. (V 7605/86, mass n 449622).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)